Sentenza 170/1972 (ECLI:IT:COST:1972:170)
Massima numero 6393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6394


Titolo
SENT. 170/72 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - TERMINE DI CINQUE GIORNI PREVISTO DALL'ART. 502 DEL COD. PROC. PENALE - INAPPLICABILITA' NEI CASI IN CUI L'ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO E' PREVISTA COME OBBLIGATORIA - FATTISPECIE - LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, ART. 9 (CONTROLLO SULLE ARMI) - CONSEGUENTE POSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI SCEGLIERE LA SEZIONE O IL COLLEGIO GIUDICANTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA).

Testo
Il termine di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 502 c.p.p., l'imputato, se sottoposto a giudizio direttissimo, deve essere fatto condurre innanzi al giudice, non e' applicabile nei casi in cui - come nell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi" - il rito direttissimo, per certi reati, e' previsto come obbligatorio. Tuttavia la maggior ampiezza temporale, in cui, di conseguenza, in tali casi, puo' spaziare di fatto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non incide in alcun modo sulla validita' delle ragioni che nella sentenza n. 146 del 1969 indussero la Corte ad escludere, in materia di giudizio direttissimo, che la scelta della sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio secondo il quale il giudice deve essere precostituito per legge. Percio', non essendo sostanzialmente diversa da quella decisa con quella sentenza a proposito dell'art. 502 c.p.p., anche la questione proposta (dal Tribunale di Pisa, con ord. 29 ottobre 1971) nei confronti dell'art. 9 della legge n. 895 del 1967, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., deve essere dichiarata priva di fondamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte