Sentenza 170/1972 (ECLI:IT:COST:1972:170)
Massima numero 6394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6393
Titolo
SENT. 170/72 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INVESTIRE IMMEDIATAMENTE IL GIUDICE ANCHE IN MANCANZA DI UNA DIRETTA SANZIONE.
SENT. 170/72 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INVESTIRE IMMEDIATAMENTE IL GIUDICE ANCHE IN MANCANZA DI UNA DIRETTA SANZIONE.
Testo
Pur in mancanza di una diretta e specifica sanzione, e' certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalita' del giudizio direttissimo, l'obbligo del pubblico ministero, nei casi in cui per legge si deve procedere con tale rito, di investire immediatamente il giudice.
Pur in mancanza di una diretta e specifica sanzione, e' certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalita' del giudizio direttissimo, l'obbligo del pubblico ministero, nei casi in cui per legge si deve procedere con tale rito, di investire immediatamente il giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte