Sentenza 171/1972 (ECLI:IT:COST:1972:171)
Massima numero 6396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/72 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO PROCESSUALE VIGENTE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRESENZA DEL DIFENSORE - E' GARANTITA NELL'ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA E NELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NOMINA DEL DIFENSORE E SUO DIRITTO DI ESSERE PRESENTE - GARANZIA ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ARTT. 502 E 503 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 304 E 390).
SENT. 171/72 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO PROCESSUALE VIGENTE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - PRESENZA DEL DIFENSORE - E' GARANTITA NELL'ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA E NELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NOMINA DEL DIFENSORE E SUO DIRITTO DI ESSERE PRESENTE - GARANZIA ANCHE NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ARTT. 502 E 503 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 304 E 390).
Testo
Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato e' garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicche' non e' dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Ne' diversamente stanno le cose a proposito della necessita' della previa nomina del difensore. Va percio' dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtu' delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilita' di intervento da parte del difensore.
Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato e' garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicche' non e' dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Ne' diversamente stanno le cose a proposito della necessita' della previa nomina del difensore. Va percio' dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtu' delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilita' di intervento da parte del difensore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte