Sentenza 171/1972 (ECLI:IT:COST:1972:171)
Massima numero 6397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 171/72 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 503: NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO IN MANCANZA DI QUELLO DI FIDUCIA - PROVVEDE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI APPELLO OVE NON VI ABBIA PROVVEDUTO IL PUBBLICO MINISTERO - INTERPRETAZIONE.
SENT. 171/72 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 503: NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO IN MANCANZA DI QUELLO DI FIDUCIA - PROVVEDE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DELLA CORTE DI APPELLO OVE NON VI ABBIA PROVVEDUTO IL PUBBLICO MINISTERO - INTERPRETAZIONE.
Testo
A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte