Sentenza 136/2020 (ECLI:IT:COST:2020:136)
Massima numero 43506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43504  43505


Titolo
Reati e pene - Furto monoaggravato - Minimo edittale della multa più elevato rispetto a quello previsto per la fattispecie pluriaggravata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e di finalità rieducativa della pena - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni - Auspicio di correzione dello squilibrio da parte del legislatore.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 625, primo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il minimo edittale della multa per il furto monoaggravato in misura superiore (927 euro) rispetto alla fattispecie pluriaggravata, di cui al secondo comma (206 euro). La previsione censurata, stante l'ampia discrezionalità del legislatore, può ridondare nella violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena soltanto se detta asimmetria venga esaminata nel contesto del complessivo trattamento sanzionatorio; al contrario, il rimettente non ha tenuto conto del divario del minimo della pena detentiva prevista per le due ipotesi (pari a un anno di reclusione in più per l'ipotesi più grave). In tal modo ha omesso di considerare se il citato divario sia idoneo o meno a ridimensionare l'asimmetria denunciata, relegandola nell'ambito di meri difetti di tecnica normativa, che la Corte costituzionale ‒ soprattutto nella materia penale quanto alla dosimetria della pena ‒ non è chiamata per ciò solo a correggere, ove non ridondino in un trattamento sanzionatorio manifestamente irragionevole e sproporzionato. È comunque auspicabile che il legislatore corregga lo squilibrio denunciato dal rimettente. Dall'insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale consegue l'inammissibilità delle stesse. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 231 del 2018 e n. 134 del 2018).

La ragionevolezza della pena deve essere giudicata secondo una valutazione complessiva della pena pecuniaria e della pena detentiva, dando rilievo all'unitarietà del trattamento sanzionatorio complessivamente predisposto dal legislatore; in tal modo si consente al giudice, attraverso la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria, un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto. (Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 n. 233 del 2018 e n. 142 del 2017; ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002).

Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose, sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di proporzionalità, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità "intrinseca" della pena. (Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2019, n. 73 del 2020, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 148 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 161 del 2009 e n. 343 del 1993).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 625  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte