Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6401  6402  6403  6404  6405  6406  6407  6408


Titolo
SENT. 172/72 B. PROCESSO PENALE - STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, TERZO COMMA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGATORIETA' - ASSOGGETTABILITA' SOLO PARZIALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 502 E SEGG. DEL COD. PROC. PENALE SULL'ORDINARIO GIUDIZIO DIRETTISSIMO (NON OBBLIGATORIO) - CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Poiche' la legge (art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47) inequivocabilmente esige che per ogni reato commesso col mezzo della stampa si proceda a giudizio direttissimo, non puo' dirsi che manchi, in materia, una disciplina processuale prestabilita, ne' che l'atto con cui l'imputato venga per tali reati tratto a giudizio sia sostanzialmente immotivato. L'obbligatorieta' del rito, e le divergenze che ne derivano rispetto al comune giudizio direttissimo regolato dal codice di procedura penale, non sono quindi, di per se, in contrasto con le norme della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte