Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6402  6403  6404  6405  6406  6407  6408


Titolo
SENT. 172/72 C. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, TERZO COMMA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - SOMMARIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA DEL DIBATTIMENTO EX ART. 502 DEL COD. PROC. PENALE - INAPPLICABILITA' NELLA SPECIE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
A differenza da quanto e' disposto dall'art. 502 del codice di procedura penale per il comune rito direttissimo, prima di procedere al giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa, il pubblico ministero non e' tenuto ad interrogare l'imputato. Cio' non significa (cfr. sent. n. 209 del 1971) che il "previo interrogatorio" sia vietato, e che ad esso non possa procedersi quando esigenze connesse al corretto promuovimento dell'azione penale lo richiedano. In tal caso pero' l'atto che dispone l'interrogatorio - il quale non potra' certo basarsi su valutazioni arbitrarie - non dovra' essere motivato piu' di quanto debba esserlo tutte le volte a cui a tale incombenza occorra comunque provvedere nel processo penale. Ne', per converso, dovra' essere motivata, quando gia' dagli atti risultino sufficientemente specificati gli elementi obiettivi e subiettivi della promovenda azione, la omissione di un interrogatorio ritenuto superfluo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte