Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 172/72 D. PROCESSO PENALE - INTERESSE DELL'IMPUTATO A VEDER RICONOSCIUTA L'INNOCENZA PRIMA E FUORI DELLA FASE DIBATTIMENTALE - NON E' COSTITUZIONALMENTE PROTETTO.
SENT. 172/72 D. PROCESSO PENALE - INTERESSE DELL'IMPUTATO A VEDER RICONOSCIUTA L'INNOCENZA PRIMA E FUORI DELLA FASE DIBATTIMENTALE - NON E' COSTITUZIONALMENTE PROTETTO.
Testo
Anche nei casi di giudizio direttissimo obbligatorio, cosi' come nel procedimento direttissimo comune previsto dagli artt. 502 e segg. del codice, e' di esclusiva competenza del giudice del dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge prescrive quel rito. Percio' prima e al di fuori del controllo che in proposito puo' e deve effettuare il giudice del dibattimento (cfr. sent. n. 209 del 1971) non e' neppure configurabile un diritto dell'imputato ad una verifica giurisdizionale dell'iniziativa del pubblico ministero. Risultano percio' senz'altro prive di fondamento le censure di incostituzionalita' motivate, riguardo al giudizio direttissimo prescritto per i reati commessi col mezzo della stampa, dalla impossibilita' che l'imputato di uno di tali reati si avvalga di quei mezzi ora predisposti dall'art. 389 del codice di procedura penale, per l'immediato controllo giurisdizionale dell'apertura della istruzione sommaria. D'altra parte, pur potendosi ipotizzare l'interesse a che l'innocenza sia proclamata in un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione istruttoria non produrrebbe, non si puo' negare una certa rilevanza, nella realta' della vita, all'interesse dell'imputato a vedersi scagionato prima e fuori della fase dibattimentale. Un siffatto interesse, pero', non appare costituzionalmente protetto.
Anche nei casi di giudizio direttissimo obbligatorio, cosi' come nel procedimento direttissimo comune previsto dagli artt. 502 e segg. del codice, e' di esclusiva competenza del giudice del dibattimento accertare che ricorrano le ipotesi per le quali la legge prescrive quel rito. Percio' prima e al di fuori del controllo che in proposito puo' e deve effettuare il giudice del dibattimento (cfr. sent. n. 209 del 1971) non e' neppure configurabile un diritto dell'imputato ad una verifica giurisdizionale dell'iniziativa del pubblico ministero. Risultano percio' senz'altro prive di fondamento le censure di incostituzionalita' motivate, riguardo al giudizio direttissimo prescritto per i reati commessi col mezzo della stampa, dalla impossibilita' che l'imputato di uno di tali reati si avvalga di quei mezzi ora predisposti dall'art. 389 del codice di procedura penale, per l'immediato controllo giurisdizionale dell'apertura della istruzione sommaria. D'altra parte, pur potendosi ipotizzare l'interesse a che l'innocenza sia proclamata in un immediato dibattimento, con effetti definitivi che l'assoluzione istruttoria non produrrebbe, non si puo' negare una certa rilevanza, nella realta' della vita, all'interesse dell'imputato a vedersi scagionato prima e fuori della fase dibattimentale. Un siffatto interesse, pero', non appare costituzionalmente protetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte