Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 172/72 E. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - IMPLICA LA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE PER LEGGE.
SENT. 172/72 E. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - IMPLICA LA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE PER LEGGE.
Testo
Secondo la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 25, comma primo, della Costituzione, il principio concernente il "giudice naturale" si risolve nella precostituzione del giudice per legge. Non puo' peraltro ritenersi, anche alla stregua delle sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971, che il principio del "giudice naturale" sia violato dalla esclusione, riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa, della competenza del giudice istruttore, in conseguenza dell'obbligo di procedere, per tali reati, a giudizio direttissimo.
Secondo la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 25, comma primo, della Costituzione, il principio concernente il "giudice naturale" si risolve nella precostituzione del giudice per legge. Non puo' peraltro ritenersi, anche alla stregua delle sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971, che il principio del "giudice naturale" sia violato dalla esclusione, riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa, della competenza del giudice istruttore, in conseguenza dell'obbligo di procedere, per tali reati, a giudizio direttissimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte