Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6401  6402  6404  6405  6406  6407  6408


Titolo
SENT. 172/72 E. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - IMPLICA LA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE PER LEGGE.

Testo
Secondo la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 25, comma primo, della Costituzione, il principio concernente il "giudice naturale" si risolve nella precostituzione del giudice per legge. Non puo' peraltro ritenersi, anche alla stregua delle sentenze n. 11 del 1965 e n. 209 del 1971, che il principio del "giudice naturale" sia violato dalla esclusione, riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa, della competenza del giudice istruttore, in conseguenza dell'obbligo di procedere, per tali reati, a giudizio direttissimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte