Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 172/72 F. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - LO GARANTISCE "IN OGNI STATO" - NON IMPONE CHE IL PROCEDIMENTO CONOSCA NECESSARIAMENTE PIU' STATI.
SENT. 172/72 F. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - LO GARANTISCE "IN OGNI STATO" - NON IMPONE CHE IL PROCEDIMENTO CONOSCA NECESSARIAMENTE PIU' STATI.
Testo
Il fatto che il diritto di difesa e' garantito, dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, "in ogni stato" del procedimento non significa che la costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente piu' "stati", ma solo che, quando piu' fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Un'interpretazione dell'art. 24 che ritenesse conforme a Costituzione solo un sistema che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore, non solo condurrebbe alla illegittimita' di larga parte del vigente ordinamento processuale, ma impedirebbe altresi' quelle riforme che, sollecitate dalla esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono a consentire un piu' rapido accesso al dibattimento. D'altronde quando, come nel caso del giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa, gli atti istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie della difesa vengono esaltate, non gia' compresse.
Il fatto che il diritto di difesa e' garantito, dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, "in ogni stato" del procedimento non significa che la costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente piu' "stati", ma solo che, quando piu' fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Un'interpretazione dell'art. 24 che ritenesse conforme a Costituzione solo un sistema che in ogni caso consenta una pronuncia del giudice istruttore, non solo condurrebbe alla illegittimita' di larga parte del vigente ordinamento processuale, ma impedirebbe altresi' quelle riforme che, sollecitate dalla esperienza delle attuali lungaggini processuali, tendono a consentire un piu' rapido accesso al dibattimento. D'altronde quando, come nel caso del giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa, gli atti istruttori vengono compiuti solo nel pubblico dibattimento, le garanzie della difesa vengono esaltate, non gia' compresse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte