Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6401  6402  6403  6404  6406  6407  6408


Titolo
SENT. 172/72 G. PROCESSO PENALE - STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, TERZO COMMA - ADOZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO - NON PREVEDE LA POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE, CHIUSO IL DIBATTIMENTO, DISPONGA CHE SI PROCEDA CON ISTRUTTORIA FORMALE - CONSEGUE AL CARATTERE OBBLIGATORIO DEL PROCEDIMENTO - NON DETERMINA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL COMUNE RITO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La impossibilita', nel processo direttissimo per i reati commessi col mezzo della stampa, che il giudice, chiuso il dibattimento, disponga - cosi' come e' previsto dall'art. 504 del codice di procedura penale per il comune rito direttissimo - che si proceda con istruzione formale, deriva dalla obbligatorieta' del giudizio direttissimo prescritta dalla legge sulla stampa, che esclude in radice ogni competenza del giudice istruttore. La diversita' di disciplina fra l'uno e l'altro tipo di processo corrisponde dunque a una diversita' di presupposti, ne' puo' dirsi, quindi, che nel primo imputato e parte civile siano posti in una condizione di inferiorita'. E' del tutto evidente, comunque, che il tribunale, seppure non puo' disporre che si proceda con istruzione formale, ha egualmente il dovere di compiere direttamente tutte le indagini, per complesse che possano essere, necessarie per la decisione del caso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte