Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6401  6402  6403  6404  6405  6407  6408


Titolo
SENT. 172/72 H. PROCESSO PENALE - STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, QUARTO COMMA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI EMETTERE IN OGNI CASO LA SENTENZA NEL TERMINE MASSIMO DI UN MESE DALLA DENUNCIA O QUERELA - CARATTERE NON PERENTORIO DEL TERMINE ED INSUSSISTENZA DI SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DELL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il termine di un mese entro il quale, a quanto e' detto nell'art. 21, quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il giudice, nei processi per i reati commessi col mezzo della stampa, e' tenuto a pronunciare la sentenza, non ha - come risulta dai lavori preparatori relativi dell'Assemblea costituente e dalla univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale - carattere perentorio. Pertanto, dovendo il giudice compiere in ogni caso tutte le indagini necessarie, anche se per espletarle occorra superare il termine, non puo' ravvisarsi nella norma suddetta, in contrasto con l'art. 104 della Costituzione, ne' una interferenza nell'esercizio del potere giudiziario, ne' una menomazione della indipendenza della magistratura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 0

Altri parametri e norme interposte