Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6401  6402  6403  6404  6405  6406  6408


Titolo
SENT. 172/72 I. STAMPA - FUNZIONE - STRUMENTO ESSENZIALE DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEL PENSIERO IN REGIME DEMOCRATICO.

Testo
Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la liberta' di espressione del pensiero - fondamento della democrazia - e la stampa - strumento essenziale di quella liberta' - vanno salvaguardate contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta. Tuttavia, dato che indubbiamente il procedimento direttissimo prescritto dall'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non costituisce un giudizio persecutorio ne' una procedura sommaria o straordinaria, e poiche' nel procedimento stesso al denunciato e al querelato vengono assicurati pieno contraddittorio ed ampia possibilita' di difesa, e' da escludere che esso, in violazione dell'art. 21 della Costituzione, ponga ostacoli alla liberta' di stampa, o, in violazione dell'art. 33 della Costituzione, alla liberta' di insegnamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte