Sentenza 172/1972 (ECLI:IT:COST:1972:172)
Massima numero 6408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6399  6400  6401  6402  6403  6404  6405  6406  6407


Titolo
SENT. 172/72 L. PROCESSO PENALE - STAMPA - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21 - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI SCEGLIERE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO COMPETENTE, LA SEZIONE O IL COLLEGIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per i motivi di cui alle precedenti massime vanno dichiarate non fondate le questione sollevate, nei confronti dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 33 e 111 della Costituzione. A sua volta, per gli stessi motivi per cui, con la sentenza n. 170 del 1972, e' stata respinta la analoga eccezione avanzata nei confronti dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi) la questione, sollevata nei confronti dell'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, a causa del potere del pubblico ministero, nel procedere a giudizio direttissimo, per i reati commessi col mezzo della stampa, di scegliere l'organo giudicante, nell'ambito dell'ufficio competente, in questa o in quella sezione, in questo o in quel collegio, deve essere pure dichiarata non fondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte