Rilevanza della questione incidentale - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, cod. proc. pen., che prevedono la facoltà, per il giudice chiamato a convalidare l'arresto, di applicare nei confronti del prevenuto misure cautelari in deroga agli ordinari limiti edittali. Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate assume, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un'evidente portata pregiudiziale rispetto alla decisione del giudice della convalida sulle misure cautelari. Il giudice a quo, con la convalida dell'arresto, da un lato ha dunque soddisfatto un presupposto necessario per pronunciarsi in materia cautelare e, dall'altro, disponendo la liberazione dell'arrestato e sollevando l'incidente di costituzionalità, non ha omesso di condizionare l'esito del procedimento cautelare alla definizione del giudizio costituzionale. In tal modo, egli non ha esaurito la propria potestas iudicandi, potendo ancora adottare la misura cautelare in deroga agli ordinari limiti edittali. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe infatti sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018 e n. 84 del 2016).
Il giudice, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ben può limitare il provvedimento di sospensione del giudizio a quo al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, restando sempre in capo alla Corte costituzionale il controllo dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione, che rimane pur sempre incidentale e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del rimettente. (Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018).