Sentenza 174/1972 (ECLI:IT:COST:1972:174)
Massima numero 6412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6410  6411  6413  6414


Titolo
SENT. 174/72 C. LAVORO - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - RECLAMI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DI OGNI ALTRO COMPENSO - DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA - DISTINZIONE TRA RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO E RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO O AVENTI UNA PARTICOLARE FORZA DI RESISTENZA E GARANZIA DI STABILITA'.

Testo
La Corte, con la sentenza n. 143 del 1969, ebbe a ritenere che il principio affermato con la sentenza n. 63 del 1966 non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilita' del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Non sembra dubbio che tale interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, debba trovare applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Siffatta analogia si verifica allorche' ricorra l'applicabilita' delle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilita' non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte