Sentenza 175/1972 (ECLI:IT:COST:1972:175)
Massima numero 6415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  05/12/1972;  Decisione del  05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 175/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 991, ART. 17 - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Nel giudizio fra parti private avente per oggetto indennita' di lavoro, il trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente estraneo alla materia del contendere, sicche' il giudice a quo puo' definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Tale questione, pertanto, va dichiarata inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte