Sentenza 177/1972 (ECLI:IT:COST:1972:177)
Massima numero 6417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/12/1972; Decisione del
05/12/1972
Deposito del 12/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 177/72. PROCESSO PENALE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE - COD. PROC. PEN., ART. 498 - NON PREVEDE L'OBBLIGO DI RINVIARE IL DIBATTIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GARANZIE OFFERTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO CODICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 127, 128, 185, N. 3, 432).
SENT. 177/72. PROCESSO PENALE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE - COD. PROC. PEN., ART. 498 - NON PREVEDE L'OBBLIGO DI RINVIARE IL DIBATTIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GARANZIE OFFERTE DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO CODICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 127, 128, 185, N. 3, 432).
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498 c.p.p. - nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato - sollevata in riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti da un lato gli artt. 127, 128, 432 c.p.p., prevedono la designazione di un proprio sostituto da parte dei difensori di fiducia e assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato, potendo l'impedimento del difensore, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituire motivo sufficiente per il rinvio o la sospensione del dibattimento, quando non possa essere sostituito senza pregiudizio degli interessi dell'imputato; d'altro canto non puo' essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia, un congruo termine per la preparazione della difesa, pena la nullita' assoluta di cui all'art. 185, n. 3, c.p.p..
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498 c.p.p. - nella parte in cui non prevede il rinvio obbligatorio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato - sollevata in riferimento al diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti da un lato gli artt. 127, 128, 432 c.p.p., prevedono la designazione di un proprio sostituto da parte dei difensori di fiducia e assicurano in ogni caso la conveniente difesa dell'imputato, potendo l'impedimento del difensore, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituire motivo sufficiente per il rinvio o la sospensione del dibattimento, quando non possa essere sostituito senza pregiudizio degli interessi dell'imputato; d'altro canto non puo' essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia, un congruo termine per la preparazione della difesa, pena la nullita' assoluta di cui all'art. 185, n. 3, c.p.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte