Sentenza 182/1972 (ECLI:IT:COST:1972:182)
Massima numero 6423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  07/12/1972;  Decisione del  07/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 182/72. PROCESSO PENALE - CASELLARIO GIUDIZIALE - COD. PROC. PEN., ART. 604, SECONDO COMMA - ISCRIZIONE DELLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE PER AMNISTIA CHE ABBIA FATTO SEGUITO A SENTENZA NON IRREVOCABILE DI CONDANNA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI AMNISTIATI IN PRIMO GRADO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA PRIMA DELLA CONDANNA DEFINITIVA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. AMNISTIA - APPLICAZIONE ALL'IMPUTATO PRIMA E DOPO LA CONDANNA - DIVERSITA' DI POSIZIONE DEL SOGGETTO.

Testo
L'art. 604, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte concernente l'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per amnistia nel caso in cui sia stata gia' pronunziata sentenza di condanna, non contrasta con l'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento rispetto alla non iscrizione prevista per le sentenze che applicano l'amnistia prima della pronunzia di condanna, e cio' anche perche', in regime di rinunciabilita' all'amnistia, il condannato che abbia impugnato la sentenza puo' invocare una pronunzia di merito ex art. 252, secondo comma, c.p.p.. Neppure sussiste violazione dell'art. 27 Cost., dato che l'iscrizione nel casellario giudiziale risponde ad esigenze di documentazione, di per se' immune da conseguenze pregiudizievoli, e non tramuta l'amnistia in colpevole, ne' al colpevole lo equipara; ne', infine, puo' essere configurabile come effetto penale, il quale sarebbe incompatibile con l'estinzione del reato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte