Sentenza 183/1972 (ECLI:IT:COST:1972:183)
Massima numero 6424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  07/12/1972;  Decisione del  07/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6425  6426


Titolo
SENT. 183/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - COD. PROC. CIV., ART. 648, SECONDO COMMA - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - OBBLIGO DI CONCEDERLA SE LA PARTE CHE LA RICHIEDE OFFRA CAUZIONE PER LE EVENTUALI RESTITUZIONI, SPESE E DANNI - APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA GIA' AVVENUTA NEL GIUDIZIO A QUO - INSUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Carpi con ordinanza pronunciata nel corso di un giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare, giacche' la norma denunciata aveva gia' trovato applicazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo precedentemente instauratosi tra le stesse parti dinanzi al tribunale di Modena avendo il giudice istruttore di tale causa gia' concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo a seguito dell'offerta di cauzione avanzata dalla parte creditrice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte