Sentenza 185/1972 (ECLI:IT:COST:1972:185)
Massima numero 6428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
13/12/1972; Decisione del
13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 185/72. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - DELEGAZIONE AL GOVERNO CON OBBLIGO DI CONFORMARSI A TUTTE LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - ESCLUSIONE DI QUELLE CHE RENDONO OBBLIGATORIA PER I NON APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI L'ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 902 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELLE CLAUSOLE 8 E 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. (COSTITUZIONE, ART. 76). CONTRATTI COLLETTIVI - CONFERIMENTO DI OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" - AUTONOMIA DELLE RELATIVE NORME PUR AVENTI CONTENUTO IN TUTTO O IN PARTE IDENTICO - NECESSITA' DI APPOSITA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA'.
SENT. 185/72. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - DELEGAZIONE AL GOVERNO CON OBBLIGO DI CONFORMARSI A TUTTE LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - ESCLUSIONE DI QUELLE CHE RENDONO OBBLIGATORIA PER I NON APPARTENENTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI L'ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 902 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELLE CLAUSOLE 8 E 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI PADOVA - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. (COSTITUZIONE, ART. 76). CONTRATTI COLLETTIVI - CONFERIMENTO DI OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" - AUTONOMIA DELLE RELATIVE NORME PUR AVENTI CONTENUTO IN TUTTO O IN PARTE IDENTICO - NECESSITA' DI APPOSITA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA'.
Testo
Gli obblighi derivanti agli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle Casse edili non corrispondono alle finalita' per il soddisfacimento delle quali la legge 14 luglio 1959, n. 741, attribui' al Governo il potere legislativo delegato. Pertanto, l'art. unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole del contratto integrativo collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli edili della provincia di Padova riguardanti le Cassi edili. Ciascun contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio erga omnes, presenta un'autonomia propria, cosicche' la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes di talune norme di essi non puo' ritenersi operante per norme analoghe di altro contratto.
Gli obblighi derivanti agli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione delle Casse edili non corrispondono alle finalita' per il soddisfacimento delle quali la legge 14 luglio 1959, n. 741, attribui' al Governo il potere legislativo delegato. Pertanto, l'art. unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole del contratto integrativo collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli edili della provincia di Padova riguardanti le Cassi edili. Ciascun contratto collettivo provinciale, reso obbligatorio erga omnes, presenta un'autonomia propria, cosicche' la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale pronunciata per il riconoscimento dell'efficacia erga omnes di talune norme di essi non puo' ritenersi operante per norme analoghe di altro contratto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte