Sentenza 186/1972 (ECLI:IT:COST:1972:186)
Massima numero 6429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/12/1972; Decisione del
13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6430
Titolo
SENT. 186/72 A. IMPOSTE E TASSE - LEGGE DI REGISTRO - DECISIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE RIGUARDANTI TASSE E SOPRATASSE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 146 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL R.D. 13 GENNAIO 1936, N. 2313) - TERMINE PER RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE DI SCEGLIERE DISCREZIONALMENTE LA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE QUESTA POSSA AVERE LUOGO ANCHE AD ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 186/72 A. IMPOSTE E TASSE - LEGGE DI REGISTRO - DECISIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE RIGUARDANTI TASSE E SOPRATASSE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 146 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL R.D. 13 GENNAIO 1936, N. 2313) - TERMINE PER RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE DI SCEGLIERE DISCREZIONALMENTE LA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA PREVISIONE CHE QUESTA POSSA AVERE LUOGO ANCHE AD ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La disciplina dettata dall'art. 146 legge di registro, approvata col r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in quanto consente che l'Amministrazione finanziaria, discrezionalmente e senza limite di tempo (salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione), possa procrastinare la definitivita' dell'accertamento del tributo di registro, impedendo l'esplicazione della tutela giurisdizionale, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. E cio' per il fatto che solo alla pubblica Amministrazione, con esclusione di ogni iniziativa del contribuente, con la notificazione della decisione della Commissione tributaria, e' dato disporre della decorrenza e in sostanza dell'efficacia del termine semestrale di decadenza dall'impugnativa della decisione, non senza pregiudizio per il contribuente in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario, al fine di contrastare le pretese dell'Amministrazione finanziaria; prove, di cui il decorso del tempo valga a sminuire o eliminare l'efficacia o la pratica deducibilita'.
La disciplina dettata dall'art. 146 legge di registro, approvata col r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in quanto consente che l'Amministrazione finanziaria, discrezionalmente e senza limite di tempo (salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione), possa procrastinare la definitivita' dell'accertamento del tributo di registro, impedendo l'esplicazione della tutela giurisdizionale, e' in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. E cio' per il fatto che solo alla pubblica Amministrazione, con esclusione di ogni iniziativa del contribuente, con la notificazione della decisione della Commissione tributaria, e' dato disporre della decorrenza e in sostanza dell'efficacia del termine semestrale di decadenza dall'impugnativa della decisione, non senza pregiudizio per il contribuente in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario, al fine di contrastare le pretese dell'Amministrazione finanziaria; prove, di cui il decorso del tempo valga a sminuire o eliminare l'efficacia o la pratica deducibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte