Sentenza 186/1972 (ECLI:IT:COST:1972:186)
Massima numero 6430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  13/12/1972;  Decisione del  13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6429


Titolo
SENT. 186/72 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - CONSENTE UNA DIVERSA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - MODALITA' ED ONERI CHE RENDANO LA DOMANDA DIFFICILE O IMPOSSIBILE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della pubblica Amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama, sul riflesso evidente del principio dell'art. 24, primo comma, l'inviolabilita' del diritto a questa tutela. E', mentre non vieta che la legge ordinaria possa regolare diversamente l'esercizio del diritto alla protezione giurisdizionale, non esige che questa inerisca, con immediatezza, al sorgere del diritto. La determinazione concreta di modalita' ed oneri non deve, pero', neppur rendere la domanda di giustizia difficile o impossibile, ostacolandone la proponibilita' fino al punto di pregiudicare o addirittura vanificare il diritto del quale si richiede protezione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte