Sentenza 187/1972 (ECLI:IT:COST:1972:187)
Massima numero 6434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
13/12/1972; Decisione del
13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 187/72 D. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'OFFESO DA REATO NON COSTITUITO PARTE CIVILE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 175 - NON IMPONE SPECIALI MODALITA' ALLO SCOPO DI DARE NOTIZIA DELLA PENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE ALLA PERSONA OFFESA CHE SIA RESIDENTE ALL'ESTERNO - APPLICABILITA' NELLA SPECIE, DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 187/72 D. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'OFFESO DA REATO NON COSTITUITO PARTE CIVILE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 175 - NON IMPONE SPECIALI MODALITA' ALLO SCOPO DI DARE NOTIZIA DELLA PENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE ALLA PERSONA OFFESA CHE SIA RESIDENTE ALL'ESTERNO - APPLICABILITA' NELLA SPECIE, DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per il caso che la parte offesa risieda all'estero valgono i temperamenti al principio di territorialita' che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 Codice procedura penale) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.
Per il caso che la parte offesa risieda all'estero valgono i temperamenti al principio di territorialita' che sono apportati dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, stipulate e rese esecutive nello Stato, per effetto delle quali (in attuazione dell'art. 656 Codice procedura penale) sono rese possibili le assunzioni di testimonianze, le notificazioni e comunicazioni di atti processuali agli interessati, con la opportuna collaborazione (anche in ordine a eventuali ricerche) degli organi giudiziari degli altri Stati contraenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte