Sentenza 188/1972 (ECLI:IT:COST:1972:188)
Massima numero 6436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
13/12/1972; Decisione del
13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 188/72 A. STRADE - PIANO DI COSTRUZIONI STATALI ED AUTOSTRADALI - LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 11, ULTIMO COMMA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - PROROGABILITA' DEL TERMINE BIENNALE DI DURATA PREVISTO DALL'ART. 73 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359 - INTERPRETAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 188/72 A. STRADE - PIANO DI COSTRUZIONI STATALI ED AUTOSTRADALI - LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 11, ULTIMO COMMA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - PROROGABILITA' DEL TERMINE BIENNALE DI DURATA PREVISTO DALL'ART. 73 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359 - INTERPRETAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - la quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee, "puo' essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati" - deve essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni puo' essere disposta nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. I criteri di durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa puo' essere accordata, desumibili dal testo della norma, sono posti a garanzia del diritto di proprieta' in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione ne' di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati, di tal che infondata e' da ritenersi la questione di legittimita' della citata disposizione sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.
La disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - la quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee, "puo' essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati" - deve essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni puo' essere disposta nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. I criteri di durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa puo' essere accordata, desumibili dal testo della norma, sono posti a garanzia del diritto di proprieta' in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione ne' di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati, di tal che infondata e' da ritenersi la questione di legittimita' della citata disposizione sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte