Sentenza 188/1972 (ECLI:IT:COST:1972:188)
Massima numero 6437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  13/12/1972;  Decisione del  13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6436  6438


Titolo
SENT. 188/72 B. PROPRIETA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI TERRENI - LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 73 - REGOLA DELLA DURATA MASSIMA BIENNALE - DEROGABILITA' - FATTISPECIE - LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 11, ULTIMO COMMA - OCCUPAZIONI PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - PROROGABILITA' DEL TERMINE.

Testo
La regola generale dettata dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo la quale la durata dell'occupazione temporanea non puo' superare i due anni, non ha forza di principio inderogabile essendo contenuta in una norma di legge ordinaria; ben poteva pertanto il legislatore dettare una disposizione in deroga a detta regola per la disciplina di un caso particolare quale e' appunto quello delle occupazioni di terreni per nuove costruzioni stradali ed autostradali di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte