Sentenza 189/1972 (ECLI:IT:COST:1972:189)
Massima numero 6439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
13/12/1972; Decisione del
13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 189/72. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'OPPOSIZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 509 - OMETTE DI DISPORRE LA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO ALL'OPPONENTE OVE MANCHI QUELLO DI FIDUCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 189/72. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'OPPOSIZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 509 - OMETTE DI DISPORRE LA NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO ALL'OPPONENTE OVE MANCHI QUELLO DI FIDUCIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 509 c.p.p. proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto penale di condanna ove manchi quello di fiducia, nel momento in cui sia proposta l'opposizione. E cio' perche' l'opposizione di risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potra' essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' assicurato l'intervento del difensore. La norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilita', ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificita' non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perche' le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nell'art. 509 c.p.p. proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che detta norma omette di disporre la nomina di un difensore di ufficio all'opponente al decreto penale di condanna ove manchi quello di fiducia, nel momento in cui sia proposta l'opposizione. E cio' perche' l'opposizione di risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto puo' concretarsi nella mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente potra' essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove e' assicurato l'intervento del difensore. La norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi di opposizione a pena di inammissibilita', ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di specificita' non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perche' le censure dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E, alla stregua di questa interpretazione, la norma denunciata non contrasta col principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte