Sentenza 190/1972 (ECLI:IT:COST:1972:190)
Massima numero 6440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/12/1972;  Decisione del  13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6441


Titolo
SENT. 190/72 A. FALLIMENTO - REATI FALLIMENTARI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217, PRIMO E SECONDO COMMA - INDAGINE SULLA ASSOGGETTABILITA' DELL'IMPRENDITORE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE - COMPETENZA DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - FA STATO NEL PROCEDIMENTO PENALE IN ORDINE ALLA CONDIZIONE GIURIDICA DELL'IMPRENDITORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 217 (legge fallimentare) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Infatti, posto che al giudice penale chiamato a giudicare circa l'esistenza di reati fallimentari ed in particolare di quello previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della relativa legge, non e' consentito di indagare sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per la dichiarazione di fallimento, essendo ogni pronuncia a quest'ultimo riguardo riservata al competente giudice civile, la norma contenuta nell'art. 217, comma secondo, gia' citato, presuppone e comporta che ogni indagine sulla assoggettabilita' (in concreto) di un dato imprenditore alla procedura concorsuale venga compiuta dal giudice civile e che la sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine a quella condizione giuridica dell'imprenditore, debba fare stato nel procedimento penale. Perche' sia rispettata la norma contenuta nell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui esso dispone che la responsabilita' penale e' personale, e' necessario e sufficiente che sussista il rapporto di causalita' materiale tra azione ed evento dal quale deriva che tra il soggetto ed il fatto preveduto come reato si realizzi il carattere di suita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte