Sentenza 190/1972 (ECLI:IT:COST:1972:190)
Massima numero 6441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  13/12/1972;  Decisione del  13/12/1972
Deposito del 21/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6440


Titolo
SENT. 190/72 B. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 217, PRIMO E SECONDO COMMA - BANCAROTTA SEMPLICE - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 217, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo della fattispecie criminosa, gli effetti della dichiarazione di fallimento incidono diversamente a seconda del momento in cui la sentenza sia stata emessa: la questione infatti e' stata gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 110 del 1972 di questa Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte