Sentenza 195/1972 (ECLI:IT:COST:1972:195)
Massima numero 6448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 195/72 C. STATO E CHIESA CATTOLICA - RAPPORTI - COSTITUZIONE, ART. 7 - CARATTERE ORIGINARIO DEI DUE ORDINAMENTI - NON ESCLUDE UNA DISCIPLINA PATTIZIA DEI RECIPROCI RAPPORTI - RILEVANZA DI ATTI PROMANANTI DA UNA DELLE DUE PARTI - LIMITE DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - CONCORDATO, ART. 38 - NULLA OSTA DELLA S. SEDE PER LA NOMINA E LA PERMANENZA DEI PROFESSORI DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA SOVRANITA' DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810).
SENT. 195/72 C. STATO E CHIESA CATTOLICA - RAPPORTI - COSTITUZIONE, ART. 7 - CARATTERE ORIGINARIO DEI DUE ORDINAMENTI - NON ESCLUDE UNA DISCIPLINA PATTIZIA DEI RECIPROCI RAPPORTI - RILEVANZA DI ATTI PROMANANTI DA UNA DELLE DUE PARTI - LIMITE DEI PRINCIPI SUPREMI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO - CONCORDATO, ART. 38 - NULLA OSTA DELLA S. SEDE PER LA NOMINA E LA PERMANENZA DEI PROFESSORI DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA SOVRANITA' DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810).
Testo
I requisiti dell'indipendenza e della sovranita' riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo' risalire la rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche' non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie. L'art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori della Universita' cattolica, sollevata per presunta violazione dell'art. 7 Cost. sotto il profilo della violazione della sovranita' dello Stato che deriverebbe dalla subordinazione al "placet" dell'Autorita' ecclesiastica nella materia dell'insegnamento, non contrasta col menzionato principio costituzionale.
I requisiti dell'indipendenza e della sovranita' riconosciuti dall'art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo' risalire la rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche' non siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie. L'art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori della Universita' cattolica, sollevata per presunta violazione dell'art. 7 Cost. sotto il profilo della violazione della sovranita' dello Stato che deriverebbe dalla subordinazione al "placet" dell'Autorita' ecclesiastica nella materia dell'insegnamento, non contrasta col menzionato principio costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte