Sentenza 195/1972 (ECLI:IT:COST:1972:195)
Massima numero 6449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6446  6447  6448  6450  6451  6452


Titolo
SENT. 195/72 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO, MA NON ESCLUSIVITA' DELL'INSEGNAMENTO DA PARTE DELLO STATO - PRINCIPIO DEL PLURALISMO SCOLASTICO.

Testo
In base all'art. 33 della Costituzione lo Stato ha l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione ma non ha l'esclusivita' dell'insegnamento, ed anzi la stessa norma pone il principio del pluralismo scolastico conformemente a quello fondamentale della liberta' dell'arte e della scienza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte