Sentenza 195/1972 (ECLI:IT:COST:1972:195)
Massima numero 6449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 195/72 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO, MA NON ESCLUSIVITA' DELL'INSEGNAMENTO DA PARTE DELLO STATO - PRINCIPIO DEL PLURALISMO SCOLASTICO.
SENT. 195/72 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 33 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGO, MA NON ESCLUSIVITA' DELL'INSEGNAMENTO DA PARTE DELLO STATO - PRINCIPIO DEL PLURALISMO SCOLASTICO.
Testo
In base all'art. 33 della Costituzione lo Stato ha l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione ma non ha l'esclusivita' dell'insegnamento, ed anzi la stessa norma pone il principio del pluralismo scolastico conformemente a quello fondamentale della liberta' dell'arte e della scienza.
In base all'art. 33 della Costituzione lo Stato ha l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione ma non ha l'esclusivita' dell'insegnamento, ed anzi la stessa norma pone il principio del pluralismo scolastico conformemente a quello fondamentale della liberta' dell'arte e della scienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte