Circolazione stradale - In genere - Norme a tutela del sicuro svolgimento della circolazione dei veicoli - Medesima finalità delle norme relative alla sicurezza stradale - Garanzia dell'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore, in ragione della loro pericolosità - Attinenza a valori primari della persona - Conseguente limite per le attività economiche (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada per l'attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, eccettuate le forze armate e di polizia). (Classif. 047001).
Le norme volte a garantire il sicuro svolgimento della circolazione dei veicoli perseguono, seppure in via mediata, la finalità tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza stradale cioè quella, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione; rispondendo, pertanto, a esigenze di sicurezza degli utenti esse riguardano la protezione di valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto è limite insuperabile di ogni attività economica. (Precedenti: S. 152/2010 - mass. 34615; S. 548/1990 - mass. 16721).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dal Giudice di pace di Napoli, prima sez. civ., dell’art. 175, comma 12, cod. strada, che prevede la necessità della preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per l’attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane, con eccezione delle sole forze armate e di polizia. La norma censurata non determina una limitazione sproporzionata e indeterminata alla libertà di iniziativa economica privata, dal momento che il potere di concedere o negare le autorizzazioni all’attività di soccorso stradale meccanico è esercitato in ragione di specifiche previsioni normative che implicano, tra l’altro, la verifica delle caratteristiche dei mezzi che saranno utilizzati e richiedono agli enti autorizzanti una serie di controlli nel corso dello svolgimento del rapporto. Nemmeno può dubitarsi che la limitazione imposta alla detta libertà risponda a uno scopo di utilità sociale, riguardando, a ben vedere, la sicurezza degli utenti delle strade; il che esclude, infine, anche la necessità di distinguere tra interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro, come la piazzola di emergenza, e interventi di rimozione/traino, essendo, invece, entrambi funzionali alla medesima esigenza di assicurare la sicurezza della circolazione su autostrade e strade extraurbane).