Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Esclusione di una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini del beneficio e accertamenti fiscali - Determinazione del requisito della "non abbienza" - Divieto di ricorso a presunzioni - Necessaria valutazione della condizione economica complessiva della persona, estesa a tutte le risorse e redditi, non solo da lavoro, ma anche illeciti, non assoggettati a imposta o elusi. (Classif. 175001).
La nozione di reddito fiscale non coincide con quella rilevante ai fini del requisito “della non abbienza” previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, che non è strutturata in funzione degli accertamenti fiscali, e si limita a prevedere strumenti che garantiscano la veridicità di quanto dichiarato dalla persona che chiede di essere ammessa al beneficio.
Il requisito della “non abbienza” previsto da tale disciplina non può essere presunto e riguarda la condizione economica complessiva della persona, comprendente qualsiasi risorsa, venendo a tal fine in rilievo non soltanto i redditi da lavoro – di regola prodotti nel luogo in cui si vive – ma anche i redditi non assoggettati a imposta – perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti – i redditi da attività illecite, i redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale e, più in generale, qualsiasi risorsa di cui il soggetto che aspira al beneficio possa disporre, compresi gli aiuti economici, significativi e non saltuari, in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. (Precedenti: S. 382/1995 - mass. 22438; S. 144/1992 - mass. 18297; O. 153/2016 - mass. 38939; O. 386/1998 - mass. 24259).