Previdenza - In genere - Distinzione tra mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma, Cost.) e mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.) - Riconduzione dei bisogni strettamente necessari, di ambito assistenziale, ai primi, e dei bisogni più ampi, di ambito più marcatamente lavorativo, ai secondi - Ampia discrezionalità del legislatore, nei limiti dell'irragionevolezza manifesta e della proporzionalità, nel definirne le soglie dei mezzi adeguati. (Classif. 190001).
L’art. 38, secondo comma, Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il paradigma dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e non quello dei mezzi necessari per vivere, previsto invece dal primo comma. Mentre questi ultimi conferiscono forma al dovere di solidarietà, che si impone nel contesto della pubblica assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza, per inabilità allo svolgimento di un’attività remunerativa, a prescindere dall’attività in precedenza svolta o dai servizi resi allo Stato, il paradigma dei mezzi adeguati alle esigenze di vita richiama bisogni più ampi rispetto a quelli strettamente necessari alla sopravvivenza. Pur ispirata a criteri di solidarietà sociale, dunque, tale previsione riguarda i lavoratori e richiede che, in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. (Precedenti: S. 94/2025; S. 169/2023; S. 137/2021 - mass. 43971; S. 85/2015; S. 316/2010).
Le esigenze di vita sono determinate secondo valutazioni generali ed oggettive, finalizzate ad assicurare non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche le necessità relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell’attività lavorativa svolta. Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione, nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, operando, a tal fine, un complesso bilanciamento di interessi. (Precedente: S. 173/1986).