Sentenza 195/1972 (ECLI:IT:COST:1972:195)
Massima numero 6450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6446  6447  6448  6449  6451  6452


Titolo
SENT. 195/72 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - PLURALISMO SCOLASTICO - LIBERTA' DELLA SCUOLA - SI ESTENDE ALLE UNIVERSITA' - AMMISSIBILITA' DI UNIVERSITA' LIBERE, CONFESSIONALI O IDEOLOGICAMENTE CARATTERIZZATE - LIBERTA' DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI IN ESSE - LIMITI CONSEGUENTI ALLA NECESSITA' DI REALIZZARE LE FINALITA' DI SIFFATTE UNIVERSITA' - FATTISPECIE - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CONCORDATO TRA LO STATO ITALIANO E LA S. SEDE, ART. 38: NULLA OSTA DELLA S. SEDE PER LA NOMINA DEI PROFESSORI E POTERE DELLA STESSA DI RECEDERE DAL RAPPORTO - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La liberta' della scuola intesa come attuazione del principio del pluralismo scolastico ai sensi dell'art. 33 Cost., si estende indubbiamente alle universita', per cui e' ammissibile la creazione di universita' libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate, e ne deriva necessariamente che la liberta' di insegnamento da parte di singoli docenti che sono liberi di aderire all'indirizzo della scuola come di recedere dal relativo rapporto, incontra nel particolare ordinamento di siffatte universita' i limiti necessari a realizzarne le finalita'. Cio' vale in particolare per l'Universita' cattolica la cui pretesa natura di persona giuridica pubblica non ne attenuerebbe comunque l'originaria destinazione finalistica e la caratterizzazione confessionale. Negando ad una libera universita' ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalita' e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e rinnegherebbe la liberta' di questa, inconcepibile senza la titolarita' di quei poteri, e pertanto l'art. 38 del Concordato non contrasta con l'art. 33 Cost., che subordina al nulla osta della S. Sede la nomina dei professori dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte