Sentenza 196/1972 (ECLI:IT:COST:1972:196)
Massima numero 6453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6454
Titolo
SENT. 196/72 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA: OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE "IN QUANTO SONO APPLICABILI" - POSSIBILE INAPPLICAZIONE DELL'ART. 372 SUL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA NATURA DEI DUE TIPI DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 196/72 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA: OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE "IN QUANTO SONO APPLICABILI" - POSSIBILE INAPPLICAZIONE DELL'ART. 372 SUL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA NATURA DEI DUE TIPI DI ISTRUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono applicabili" rende possibile non applicare all'istruzione sommaria l'art. 372 dello stesso codice, non viola il principio di eguaglianza in quanto la diversita' di regolamentazione tra istruzione sommaria e formale, in ordine al deposito degli atti, e' giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, piu' rapido procedimento e minori formalita'. Cfr.: sent. n. 127 del 1966.
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui con l'inciso "in quanto sono applicabili" rende possibile non applicare all'istruzione sommaria l'art. 372 dello stesso codice, non viola il principio di eguaglianza in quanto la diversita' di regolamentazione tra istruzione sommaria e formale, in ordine al deposito degli atti, e' giustificata dalla diversa natura dei due tipi di istruzione che comporta, per quella sommaria, piu' rapido procedimento e minori formalita'. Cfr.: sent. n. 127 del 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte