Sentenza 196/1972 (ECLI:IT:COST:1972:196)
Massima numero 6454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6453


Titolo
SENT. 196/72 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA: OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE "IN QUANTO SONO APPLICABILI" - POSSIBILE CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA CON RICHIESTA DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA IL PREVIO DEPOSITO DEGLI ATTI EX ART. 372 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti (richiesto dall'art. 372 c.p.p. per l'istruzione formale) non contrasta con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione: ed invero, non puo' considerarsi rilevante, e tanto meno costituzionalmente protetto, l'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del procedimento in fase istruttoria, perche' occorre tener conto di un altro opposto interesse dello stesso imputato, diretto a conseguire nella risonanza del pubblico dibattimento una assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte