Sentenza 196/1972 (ECLI:IT:COST:1972:196)
Massima numero 6454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6453
Titolo
SENT. 196/72 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA: OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE "IN QUANTO SONO APPLICABILI" - POSSIBILE CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA CON RICHIESTA DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA IL PREVIO DEPOSITO DEGLI ATTI EX ART. 372 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 196/72 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA: OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE PER L'ISTRUZIONE FORMALE "IN QUANTO SONO APPLICABILI" - POSSIBILE CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA CON RICHIESTA DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA IL PREVIO DEPOSITO DEGLI ATTI EX ART. 372 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti (richiesto dall'art. 372 c.p.p. per l'istruzione formale) non contrasta con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione: ed invero, non puo' considerarsi rilevante, e tanto meno costituzionalmente protetto, l'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del procedimento in fase istruttoria, perche' occorre tener conto di un altro opposto interesse dello stesso imputato, diretto a conseguire nella risonanza del pubblico dibattimento una assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.
L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che l'istruzione sommaria possa concludersi con richiesta di citazione a giudizio senza il previo deposito degli atti (richiesto dall'art. 372 c.p.p. per l'istruzione formale) non contrasta con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione: ed invero, non puo' considerarsi rilevante, e tanto meno costituzionalmente protetto, l'interesse dell'imputato alla eventuale risoluzione del procedimento in fase istruttoria, perche' occorre tener conto di un altro opposto interesse dello stesso imputato, diretto a conseguire nella risonanza del pubblico dibattimento una assoluzione definitiva con importanza ed effetti ben diversi da un semplice proscioglimento istruttorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte