Sentenza 197/1972 (ECLI:IT:COST:1972:197)
Massima numero 6455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 197/72. PROCESSO PENALE - AVVISO DI PROCEDIMENTO - LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932, ART. 8 - INAPPLICABILITA' NEL PROCEDIMENTO PRETORILE SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA IN OGNI STATO (GRADO) DEL PROCEDIMENTO - NON E' OBBLIGATORIA PER UNO STATO (O FASE: FASE ISTRUTTORIA) CHE NEL PROCEDIMENTO MANCHI.
SENT. 197/72. PROCESSO PENALE - AVVISO DI PROCEDIMENTO - LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 932, ART. 8 - INAPPLICABILITA' NEL PROCEDIMENTO PRETORILE SENZA ATTIVITA' ISTRUTTORIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - GARANZIA IN OGNI STATO (GRADO) DEL PROCEDIMENTO - NON E' OBBLIGATORIA PER UNO STATO (O FASE: FASE ISTRUTTORIA) CHE NEL PROCEDIMENTO MANCHI.
Testo
L'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nel consentire al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se non ritenga di non dover esperire attivita' istruttoria, non contrasta con il principio di uguaglianza, esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioe' tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Neppure sussiste violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo, non puo' rendere obbligatoria quella garanzia per uno stato che nel procedimento manchi. D'altro canto, ne' il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, ne' la presentazione spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen., e il deposito di memorie e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio e alla persona offesa o danneggiata quello di far valere nel processo penale le proprie ragioni.
L'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nel consentire al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se non ritenga di non dover esperire attivita' istruttoria, non contrasta con il principio di uguaglianza, esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioe' tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Neppure sussiste violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo, non puo' rendere obbligatoria quella garanzia per uno stato che nel procedimento manchi. D'altro canto, ne' il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, ne' la presentazione spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen., e il deposito di memorie e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio e alla persona offesa o danneggiata quello di far valere nel processo penale le proprie ragioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte