Sentenza 198/1972 (ECLI:IT:COST:1972:198)
Massima numero 6457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 198/72 B. TRIBUNALI DEI MINORENNI - COMPETENZA - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI DAI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO QUANDO IN ESSI VI SIANO COIMPUTATI MAGGIORI DI TALE ETA' - NON LIMITA LA DEROGA ALLA COMPETENZA ALLA SOLA IPOTESI NELLA QUALE MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO SIANO COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA DISPOSIZIONE LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 198/72 B. TRIBUNALI DEI MINORENNI - COMPETENZA - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, ART. 9, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI DAI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO QUANDO IN ESSI VI SIANO COIMPUTATI MAGGIORI DI TALE ETA' - NON LIMITA LA DEROGA ALLA COMPETENZA ALLA SOLA IPOTESI NELLA QUALE MINORI E MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOTTO SIANO COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA DISPOSIZIONE LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La disposizione contenuta nell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che esclude dalla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale eta' - viene interpretata ed applicata dalla giurisprudenza, e quindi vive nella realta' concreta, in modo incompatibile con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., giacche' e' stato costantemente affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per uno stesso reato commesso da un minore degli anni diciotto e un maggiore di tale eta' in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti. La necessita' del simultaneus processus, porta a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali questa sussista connessione. Non v'e' sostanziale differenza tra reati seconda ipotesi e quella relativa ad un minore che commetta da solo un reato: in entrambi i casi l'azione del minore ha una autonomia tutta propria sicche' si giustifica l'identita' della loro disciplina. E' quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato.
La disposizione contenuta nell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che esclude dalla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale eta' - viene interpretata ed applicata dalla giurisprudenza, e quindi vive nella realta' concreta, in modo incompatibile con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., giacche' e' stato costantemente affermato che la competenza del giudice ordinario sussiste non solo nel caso in cui debba procedersi per uno stesso reato commesso da un minore degli anni diciotto e un maggiore di tale eta' in concorso tra loro, ma anche in ogni altro caso di connessione di procedimenti. La necessita' del simultaneus processus, porta a giustificazione della deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre quando il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali questa sussista connessione. Non v'e' sostanziale differenza tra reati seconda ipotesi e quella relativa ad un minore che commetta da solo un reato: in entrambi i casi l'azione del minore ha una autonomia tutta propria sicche' si giustifica l'identita' della loro disciplina. E' quindi, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte