Sentenza 199/1972 (ECLI:IT:COST:1972:199)
Massima numero 6459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6460  6461  6462  6463  6464


Titolo
SENT. 199/72 A. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - NOTIZIE FALSE, ESAGERATE O TENDENZIOSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE - COD. PEN., ART. 656 - NON CONTRASTA CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - CONFERMA DI PRECEDENTE SENTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONE - DIRITTI GARANTITI - LIMITE COSTITUITO DA ALTRI BENI TUTELATI - BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO - LIMITANO LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

Testo
La sentenza n. 19 del 1962 ha rigettato le censure di illegittimita' costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che e' da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, cosi' da non corrispondere alla realta' effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorche', in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte