Sentenza 138/2020 (ECLI:IT:COST:2020:138)
Massima numero 42569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  10/06/2020;  Decisione del  10/06/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42567  42568


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Trabocchi - Recupero e valorizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. l, comma 1, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019, che ha inserito nell'art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009 i commi da 3-bis a 3-sexies, relativi alla valorizzazione dei trabocchi. La disposizione regionale impugnata - in linea di continuità con una risalente sequenza normativa - interviene, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dai trabocchi in relazione ai flussi turistici e alle visite didattico-culturali, regolandone la superficie complessiva di occupazione massima, quella occupata dalla passerella d'accesso nonché quella dedicata all'attività di ristorazione ivi svolta, e prevedendo che gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione di detti manufatti, entro i limiti di superficie stabiliti, siano comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità competenti, laddove previsti, nonché, per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Pertanto, tale disciplina non supera la linea di confine che separa la "valorizzazione" dei beni culturali, materia di competenza concorrente, dalla "tutela" degli stessi, di competenza esclusiva statale; né viola il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale. Nemmeno sussiste, infine, invasione della sfera di attribuzioni riservate allo Stato, in quanto gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi devono necessariamente conformarsi alle prescrizioni statali relative ai citati ambiti edilizio, igienico-sanitario, sicurezza e antincendio, rimanendo assoggettati alla disciplina generale concernente il rilascio e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale.

Rientra nella "valorizzazione" dei beni culturali il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo (ulteriore rispetto all'intervento di protezione e difesa dei beni, ricompreso, insieme alla regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, nella "tutela"), finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili (artt. 3 e 6, cod. beni culturali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/06/2019  n. 7  art. 1  co. 1

legge della Regione Abruzzo  11/08/2009  n. 13  art. 3  co. 3

legge della Regione Abruzzo  11/08/2009  n. 13  art. 3  co. 3

legge della Regione Abruzzo  11/08/2009  n. 13  art. 3  co. 3

legge della Regione Abruzzo  11/08/2009  n. 13  art. 3  co. 3

legge della Regione Abruzzo  11/08/2009  n. 13  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte