Sentenza 199/1972 (ECLI:IT:COST:1972:199)
Massima numero 6461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 199/72 C. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ARTT. 1 E 8 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 42, 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - NON OSTACOLA LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, NE' DA' LUOGO AD UNA FORMA DI SEQUESTRO - QUESTIONE SIMILE AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN RELAZIONE ALL'ART. 21 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 199/72 C. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ARTT. 1 E 8 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 42, 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - NON OSTACOLA LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, NE' DA' LUOGO AD UNA FORMA DI SEQUESTRO - QUESTIONE SIMILE AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN RELAZIONE ALL'ART. 21 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna e' sostituita dal previo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. E' ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorita' stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non puo' ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa puo' venirsi ad equiparare al sequestro, poiche' tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilita' dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna e' sostituita dal previo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. E' ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorita' stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non puo' ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa puo' venirsi ad equiparare al sequestro, poiche' tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilita' dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte