Sentenza 199/1972 (ECLI:IT:COST:1972:199)
Massima numero 6464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6459  6460  6461  6462  6463


Titolo
SENT. 199/72 F. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTENUTO - FACOLTA' DI CRITICA DELLE ISTITUZIONI VIGENTI - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 112.

Testo
La semplice e generica contrarieta' agli ordinamenti costituiti non puo' essere titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facolta' di critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorita', fino a quando non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 21 Cost., l'art. 112 T.U. delle leggi di p.s..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte