Sentenza 200/1972 (ECLI:IT:COST:1972:200)
Massima numero 6465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 200/72. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO PER LE SENTENZE TRASLATIVE DI DIRITTI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 12 E 14 - NON PREVEDONO LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA NEL CASO DI RIFORMA DELLE SENTENZE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LEGGE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA.

Testo
Gli artt. 12 e 14 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sono costituzionalmente illegittimi in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale di registro dovuta per le sentenze traslative di diritti, l'ipotesi che sia stato riformato il provvedimento con il quale si attua il trasferimento di un diritto. E cio' perche' il pagamento di un tributo indebito, che talvolta puo' superare, attraverso la ripetuta esazione, il valore del bene, oggetto del trasferimento e la impossibilita' di rimborso di quanto indebitamente pagato, concretano una violazione del principio di cui all'art. 53 Cost., anche in riferimento all'art. 3, in quanto la discrezionalita' legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparita' di trattamento fra cittadini.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte