Sentenza 201/1972 (ECLI:IT:COST:1972:201)
Massima numero 6467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - MORTE DEL DIPENDENTE O PENSIONATO STATALE CONIUGATO - SITUAZIONI CONSEGUENTI A SECONDA CHE SI TRATTI DELLA MOGLIE O DEL MARITO - PARIFICAZIONE NELLO STESSO TRATTAMENTO GIURIDICO - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE - MINORE PROBABILITA' CHE SIA IL MARITO ANZICHE' LA MOGLIE A DIPENDERE ECONOMICAMENTE DAL CONIUGE, DIPENDENTE O PENSIONATO STATALE - DIFFERENZIAZIONE LEGISLATIVA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 13).
SENT. 201/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - MORTE DEL DIPENDENTE O PENSIONATO STATALE CONIUGATO - SITUAZIONI CONSEGUENTI A SECONDA CHE SI TRATTI DELLA MOGLIE O DEL MARITO - PARIFICAZIONE NELLO STESSO TRATTAMENTO GIURIDICO - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE - MINORE PROBABILITA' CHE SIA IL MARITO ANZICHE' LA MOGLIE A DIPENDERE ECONOMICAMENTE DAL CONIUGE, DIPENDENTE O PENSIONATO STATALE - DIFFERENZIAZIONE LEGISLATIVA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, ART. 13).
Testo
Anche se e' da ammettere che, in relazione ad una certa fascia di famiglie, ricorra una sostanziale dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore, uomo o donna che sia, bisogna del pari e di contro ritenere che al di fuori di quelle ipotesi, la cui frequenza di verificazione sarebbe comunque difficile da accertarsi e ragionevolmente dovrebbe ritenersi limitata, quella dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore non ricorra necessariamente. In particolare cotesta situazione si verifica nei confronti del coniuge donna rispetto al marito, quando il primo sia morto e superstite sia il secondo: con la conseguenza che la diversita' di disciplina adottata dal legislatore in tema di pensione di riversibilita' e' giustificata e ragionevole.
Anche se e' da ammettere che, in relazione ad una certa fascia di famiglie, ricorra una sostanziale dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore, uomo o donna che sia, bisogna del pari e di contro ritenere che al di fuori di quelle ipotesi, la cui frequenza di verificazione sarebbe comunque difficile da accertarsi e ragionevolmente dovrebbe ritenersi limitata, quella dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore non ricorra necessariamente. In particolare cotesta situazione si verifica nei confronti del coniuge donna rispetto al marito, quando il primo sia morto e superstite sia il secondo: con la conseguenza che la diversita' di disciplina adottata dal legislatore in tema di pensione di riversibilita' e' giustificata e ragionevole.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte