Sentenza 201/1972 (ECLI:IT:COST:1972:201)
Massima numero 6468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6466  6467


Titolo
SENT. 201/72 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - ENUNCIAZIONE GENERALE NELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - CONFERMA E SPECIFICAZIONE (ANCHE) NELL'ART. 29, SECONDO COMMA - DIVERSO AMBITO DEI DUE PRECETTI - RICOMPRENSIONE NEL SECONDO DEI RAPPORTI PREVIDENZIALI INERENTI AI CONIUGI - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 29 della Costituzione nella parte in cui dispone che il rapporto tra i coniugi deve essere caratterizzato dalla eguaglianza morale e giuridica, ha un ambito di riferimento ben definito per cui non e' consentito ritenere che in esso rientrino rapporti come quelli previdenziali i cui soggetti sono l'assicurante, l'Ente assicuratore e l'assicurato e per i quali rileva che quest'ultimo sia un prestatore di lavoro subordinato, indifferente essendo che esso sia di un dato sesso anziche' di un altro, di stato libero o meno, separato, vedovo e cosi' via.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte