Rilevanza della questione incidentale - Questione non ipotetica o prematura - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Queste ultime non sono ipotetiche o premature, essendo proprio la norma censurata a metterne in chiara luce la rilevanza attuale. (Nel caso di specie, la norma censurata, negando al GIP il potere di disporre la messa alla prova minorile, gli impedisce di acquisire il progetto di intervento funzionale alla prova stessa).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile perché ipotetica o prematura se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della questione stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 140 del 2018, n. 60 del 2014 e n. 317 del 2009; ordinanze n. 277 del 2010, n. 77 del 2009 e n. 142 del 2006).