Sentenza 204/1972 (ECLI:IT:COST:1972:204)
Massima numero 6471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6472


Titolo
SENT. 204/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI - LEGGE 13 MARZO 1950, N. 120, ART. 11, PRIMO COMMA - ASSEGNO VITALIZIO - FUNZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE - CONCESSIONE SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO ABBIA LUOGO PER MOTIVI INDIPENDENTI DALLA SUA VOLONTA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Erogato dall'Inadel, secondo le norme della legge 13 marzo 1950, n. 120, ai dipendenti da enti locali cui non compete la pensione, l'assegno vitalizio, istituito con il r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, integra, per la sua funzione sostitutiva della pensione, un particolare trattamento di quiescenza e trova quindi anch'esso nel rapporto di impiego giustificazione e misura. Percio' l'art. 11, comma primo, della indicata legge n. 120 - che di detto assegno vitalizio esclude la spettanza quando il personale sia collocato a riposo per motivi dipendenti dalla sua volonta' - venendo a negare a detto personale quella parte del complessivo trattamento la cui corresponsione e' differita, appare in contrasto con l'art. 36 Cost., e va quindi, in parte qua, dichiarato illegittimo. Cfr.: sentt. nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 75 e 112 del 1968 e 25 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte