Sentenza 204/1972 (ECLI:IT:COST:1972:204)
Massima numero 6472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6471
Titolo
SENT. 204/72 B. PLURALITA' DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI - ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI - LEGGE 13 MARZO 1950, N. 120, ART. 11, COMMI PRIMO E TERZO, ULTIMA PARTE - ASSEGNO VITALIZIO - NEGATA CONCESSIONE DI ESSO ALL'ISCRITTO, E DELLA RIVERSIBILITA' AI SUOI CONGIUNTI, QUANDO A TITOLO DIFFERENTE ABBIANO DIRITTO AD UNA PENSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 204/72 B. PLURALITA' DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE - DIVIETO DI CUMULO - LIMITI - ASSISTENZA E PREVIDENZA - PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI - LEGGE 13 MARZO 1950, N. 120, ART. 11, COMMI PRIMO E TERZO, ULTIMA PARTE - ASSEGNO VITALIZIO - NEGATA CONCESSIONE DI ESSO ALL'ISCRITTO, E DELLA RIVERSIBILITA' AI SUOI CONGIUNTI, QUANDO A TITOLO DIFFERENTE ABBIANO DIRITTO AD UNA PENSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Dato che il trattamento pensionistico del lavoratore e' costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione, ed il principio e' da considerare valido ed operante per ogni altro trattamento, successivo alla cessazione del rapporto, che presenti una componente retributiva, non si puo' non ammettere che a pluralita' di prestazioni faccia riscontro una pluralita' di retribuzioni (attuali o) differite. E ne consegue che, entro codesti limiti, il divieto di cumulo dei trattamenti economici sia costituzionalmente illegittimo perche' per quello che ne resta escluso, si realizza una sostanziale disapplicazione del principio della giusta retribuzione. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 11, commi primo e terzo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) nella parte in cui negano all'iscritto la concessione dell'assegno vitalizio istituito con r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, e ai suoi congiunti la riversibilita', quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.
Dato che il trattamento pensionistico del lavoratore e' costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione, ed il principio e' da considerare valido ed operante per ogni altro trattamento, successivo alla cessazione del rapporto, che presenti una componente retributiva, non si puo' non ammettere che a pluralita' di prestazioni faccia riscontro una pluralita' di retribuzioni (attuali o) differite. E ne consegue che, entro codesti limiti, il divieto di cumulo dei trattamenti economici sia costituzionalmente illegittimo perche' per quello che ne resta escluso, si realizza una sostanziale disapplicazione del principio della giusta retribuzione. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 11, commi primo e terzo, della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali) nella parte in cui negano all'iscritto la concessione dell'assegno vitalizio istituito con r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, e ai suoi congiunti la riversibilita', quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte