Sentenza 205/1972 (ECLI:IT:COST:1972:205)
Massima numero 6473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
14/12/1972; Decisione del
14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 205/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - UNIVOCO INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINE SULLA VALIDITA' DI TALE ORIENTAMENTO - INOPPORTUNITA' NELLA SPECIE - COD. CIV., ART. 2054, SECONDO COMMA - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA NELLO SCONTRO TRA VEICOLI SOLO SE ENTRAMBI ABBIANO RIPORTATO DANNI.
SENT. 205/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - UNIVOCO INDIRIZZO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINE SULLA VALIDITA' DI TALE ORIENTAMENTO - INOPPORTUNITA' NELLA SPECIE - COD. CIV., ART. 2054, SECONDO COMMA - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA NELLO SCONTRO TRA VEICOLI SOLO SE ENTRAMBI ABBIANO RIPORTATO DANNI.
Testo
Allorche', riguardo alla interpretazione di una disposizione di legge si sia delineato, nelle pronunce della magistratura, un univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, non e' opportuno indugiare, nel giudizio circa la legittimita' costituzionale della disposizione stessa, sulla validita' o meno della suddetta interpretazione. E' questo il caso del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile, per il quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare il danno subito dai singoli veicoli e che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione vuole inteso nel senso che la presunzione di eguale colpa opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportati danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne.
Allorche', riguardo alla interpretazione di una disposizione di legge si sia delineato, nelle pronunce della magistratura, un univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, non e' opportuno indugiare, nel giudizio circa la legittimita' costituzionale della disposizione stessa, sulla validita' o meno della suddetta interpretazione. E' questo il caso del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile, per il quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare il danno subito dai singoli veicoli e che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione vuole inteso nel senso che la presunzione di eguale colpa opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportati danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte