Sentenza 205/1972 (ECLI:IT:COST:1972:205)
Massima numero 6474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6473  6475


Titolo
SENT. 205/72 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - REGIME GIURIDICO - COD. CIV., ART. 2054, SECONDO COMMA - IPOTESI DI DANNI RIPORTATI DAI SINGOLI VEICOLI - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA DI CIASCUNO DEI CONDUCENTI - DANNI RIPORTATI DA UN SOLO VEICOLO - NON E' PREVISTA ANALOGA PRESUNZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Vari aspetti della disposizione dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile e cioe': a) il fatto che, a norma del suddetto comma, nel caso di scontro con danni reciproci, la maggiore o minore entita' dei danni derivati ai singoli veicoli, pur giocando sul quantum dovuto dall'uno all'altro conducente, nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilita', per entrambi presunta eguale, e che quindi le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilita'; b) la circostanza che nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali risultante dall'art. 2054, comma secondo, del codice civile, la responsabilita' presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da eventi puramente accidentali e causali e quindi razionalmente inidonei e far escludere, in mancanza di prova contraria, che a determinare la collisione abbia concorso la colpa del conducente del veicolo danneggiato, per cui, al limite, l'assenza di danno o la presenza di danno di minima entita' determina l'applicazione di regole profondamente diverse; c) la considerazione che quali che siano le conseguenze dannose derivatene, la fattispecie "scontro" e' in entrambe le ipotesi sostanzialmente identica, inducono a concludere che il legislatore, dando rilievo, agli effetti della applicazione o meno della presunzione di corresponsabilita' a carico dei conducenti dei singoli veicoli, all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali piuttosto che all'elemento comune delle due fattispecie (scontro fra veicoli) ha ritenuto diverse due ipotesi che, agli effetti suddetti, avrebbero invece dovuto essere valutato come eguali. L'art. 2054, comma secondo, del codice civile deve essere percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nella ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte