Sentenza 205/1972 (ECLI:IT:COST:1972:205)
Massima numero 6475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORTATI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  14/12/1972;  Decisione del  14/12/1972
Deposito del 29/12/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6473  6474


Titolo
SENT. 205/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DELIMITAZIONE - DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL PRESUPPOSTO DELL'INAPPLICABILITA', NELLA SPECIE, DI ALTRA DEL PARI IMPUGNATA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA SECONDA - ESAURISCE L'INTERO THEMA DECIDENDUM.

Testo
Poiche', in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, la presunzione iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare i danni subiti dai veicoli si applica anche al caso di scontro con danni unilaterali, viene meno la questione di legittimita' costituzionale formulata dal Pretore di Lucca nella ordinanza 23 novembre 1970, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del primo comma dell'art. 2054 del codice civile, sul presupposto, non piu' sussistente, che la presunzione di esclusiva responsabilita' ivi prevista, per danni causati a terzi non circolanti su veicoli, dovesse valere (con giustificata equiparazione di situazioni diverse) anche nel caso di scontro con danni unilaterali, a carico del conducente del veicolo uscito dallo scontro indenne.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte